Decreto Brunetta (150/2009): tentativo di sintesi

Con Decreto Legislativo n.150/2009 (Riforma Brunetta) la contrattazione decentrata si svolge con le risorse definite dal CCNL e su 3 livelli di merito. In pratica, al termine di un anno di lavoro, il personale sarà giudicato in base ai risultati ottenuti e sistemato in una graduatoria di merito.

Il 25% dei lavoratori , che si colloca nella fascia alta, avrà un premio intero; il 50% lo avrà dimezzato , l’altro 25%, quello della fascia bassa, non riceverà nemmeno un centesimo. In altre parole , su 4 lavoratori ce ne saranno 2 con salario accessorio normale, 1 con salario doppio e l’altro che non riceve niente.

Finchè chi non riceve nulla effettivamente ha svolto lavori infimi e non contribuisce ai risultati può anche star bene, ma se tutti hanno dato quello che è stato richiesto, probabilmente il metro non sarà corretto, nè accettabile moralmente. Proviamo per un attimo a pensare 1 su 4 dei colleghi penalizzato chi sarà? E chi avrà il grande premio?

Forse qualcuno potrà escogitare in che modo furbesco scavalcare i colleghi. Insomma Brunetta vuole la guerra tra dipendenti, ognuno per se e Dio per tutti. In realtà tutti diventeranno delle marionette ed il burattinaio (dirigente) ricattabile, a sua volta.

Come se non bastasse, le graduatoria di merito influirà pure sulle promozioni, sugli avanzamenti di carriera, sugli incarichi, per l’accesso a corsi di formazione e concorsi!

I ‘migliori’ otterranno anche premialità di innovazione e bonus delle eccellenze, ma con questi vincoli:
- Solo il 5% dei migliori avrà riconosciuto il bonus di eccellenza;
- Il diritto a progressioni di carriera, avanzamenti e percorsi formativi: per coloro che si collocano almeno per 3 anni consecutivi o 5 anni non consecutivi nella fascia alta di merito;

La collocazione nella fascia bassa o criterio di demerito e di insufficiente rendimento, se protratta per un biennio, prevede il licenziamentosenza preavviso (sanzione disciplinare). Ci si può ritrovare in mezzo ad una strada, pur avendo svolto correttamente il proprio lavoro (magari troppo rigorosamente), in barba allo statuto dei lavoratori ed al famoso articolo 18 (licenziamento senza giusta causa).

Il punto fondamentale è chi giudicherà? Il dirigente, su parametri soggettivi ed oggettivi: quelli oggettivi dovrebbero scaturire da un Organismo di valutazione dell’amministrazione di appartenenza e da un’autorita indipendente per la valutazione (per tale authority è previsto uno stanziamento di 8 milioni di euro) della quale faranno parte anche 5 membri di nomina governativa (stipendio 300 mila euro annui).

Entro il 31.12.2010 tutti i CCNL dovranno adeguarsi alla Legge Brunetta.

- E’ prevista la proroga delle RSU per 3 anni , per consentire l’adeguamento della rappresentatività sindacale.

Si modifica l’autonomia e la responsabilita del dirigente che:

  • diviene responsabile nell’individuare i profili professionali necessari alle attività dell’istituto;
  • esprime parere preventivo per la mobilità del personale;
  • valuta il dipendente, influendo su carriere e progressioni economiche;
  • ha l’obbligo dell’azione disciplinare, altrimenti incorre nella sospensione dal servizio per omesso adempimento.

A loro volta i dirigenti saranno valutati annualmente:

  • con un trattamento accessorio relativo al raggiungimento degli obiettivi, pari al 30% della retribuzione , ma spettante solo al 25% dei dirigenti; tale retribuzione non potrà essere corrisposta se l’amministrazione non predispone un sistema di valutazione;
  • l’incarico non potrà essere rinnovato se non si raggiungono gli obiettivi predefiniti dall’amministrazione.

Brunetta sfoga il suo carattere persecutorio e punitivo nei riguardi dei lavoratori (che sarà meglio chiamare fannulloni) con le sanzioni disciplinari, infatti, inasprisce le “pene”, elimina la conciliazione, esclude l’impugnativa attraverso norme contrattuali.

Ha dato mandato al dirigente di disporre direttamente le sanzioni disciplinari relative alla sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a 10 giorni. Negli altri casi istituisce un competente ufficio per i procedimenti.

L’azione disciplinare diventa obbligatoria:
- in presenza di procedimento penale;

- anche in caso di proscioglimento in sede penale, la sanzione comminata non viene né sospesa e né revocata; si deve riaprire il procedimento disciplinare per ottenerne la revoca.

Il garantismo vale solo per politici… e per uno in particolare che non si deve nemmeno processare!

Scatta il licenziamento del dipendente senza preavviso per :
- Assenza ingiustificata per piu di 3 giorni, anche non consecutivi, in un biennio o per 7 giorni in 5 anni;
- se il lavoratore rifiuta il trasferimento ad altra sede;
- se produce documentazioni o dichiarazioni false per l’assunzione o la progressione economica e di carriera;
- per la valutazione insufficiente della prestazione lavorativa per un biennio.

E’ previsto, inoltre, l’arresto da 1 a 5 anni, con multa e risarcimento, per falsa attestazione di presenza in servizio o falsa certificazione medica. Tale sanzione comminata anche al medico, che sara radiato dall’albo e licenziato, se dipendente pubblico.

Nel caso di condanna del dipendente per procurato danno, previsto il risarcimento e la messa in mobilità, con decurtazione dello stipendio.

Il controllo delle malattie avverra in base alla Legge 133/08 di Brunetta, con reperibilità del lavoratore nelle fasce orarie 8-13 / 14-20 anche nei giorni non lavorativi e festivi. Il certificato va inoltrato per via telematica, a cura del medico, anche all’INPS: in caso di omissione al medico verrà rescissa la convenzione pubblica.

Con il Decreto del 18 dicembre 2009 n° 206 pubblicato nella G.U.R.I. serie generale n° 15 del 20/01/2010 sono state determinate le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

I dipendenti statali dovranno rimanere a casa per la visita medico-fiscale nelle seguenti ore (anche nei giorni non lavorativi e festivi):

    • dalle 9:00 alle 13:00
    • dalle 15:00 alle 18:00

Il dipendente pubblico inoltre ha l’obbligo di farsi riconoscere con l’apposizione di un cartellino identificativo.

Un ruolo di controllo dell’operato delle singole amministrazioni viene assunto dall’Ispettorato della funzione pubblica che, avvalendosi dell’opera della guardia di finanza, procede:
- alla verifica del corretto conferimento degli incarichi;
- alla conformità dell’azione amministrativa;
- al controllo dell’esercizio dei poteri disciplinari;
- al controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati.
L’azione dell’Ispettorato viene esercitata anche su segnalazione del cittadino, che rileva ritardi, irregolarita o inadempienze.

Spero che tutto ciò possa contribuire a chiarire la tanta confusione che regna sul Decreto Brunetta, ma soprattutto, mi aspetto tanti commenti di precisazione e approfondimento.

Vedi anche:

Tratto da http://www.saluteme.it/notizie/management-sanitario/1006-sintesi-decreto-brunetta.html

One Response to Decreto Brunetta (150/2009): tentativo di sintesi

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